Seleziona una pagina

Statuto Scuola Superiore

Art. 1
È istituita la Scuola superiore di studi di storia contemporanea (d’ora in poi denominata Scuola) presso la sede dell’Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in Italia (d’ora in poi denominato Istituto nazionale). La sede della Scuola è presso la sede dell’Istituto nazionale a Milano .

Art. 2
La Scuola opera nel settore delle scienze storiche e segnatamente della storia contemporanea con aperture internazionali anche alle discipline delle scienze sociali in coerenza con le finalità definite dallo Statuto dell’Istituto nazionale per quanto riguarda sia la ricerca storiografica, sia la ricerca sulla comunicazione e sulla didattica della storia

Art. 3
La Scuola si propone di formare giovani studiosi, laureati o con dottorato di ricerca, sostenendone l’attività con borse di ricerca e con contributi sulla base di progetti approvati dagli organi della Scuola. A tal fine la Scuola organizza corsi e seminari anche in sedi diverse da quella dell’Istituto nazionale come Università o sedi d’Istituti associati o d’Istituti collegati con convenzioni.
Promuove iniziative che favoriscano la circolazione di conoscenze scientifiche e metodologiche sul piano nazionale e internazionale.
Garantisce per ogni borsista la figura di un tutor che ne segua l’attività.

Art. 4
Possono aderire alla Scuola, secondo modalità che dovranno essere approvate, su proposta del Comitato Direttivo della Scuola, dal Comitato Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nazionale, Dottorati di ricerca e Istituzioni universitarie operanti nella ricerca storica.

Art. 5
La Scuola può disporre per le proprie esigenze di funzionamento di personale tecnico e amministrativo, nonché di personale messo a disposizione, anche a tempo parziale, da enti pubblici e privati.

Art. 6
La gestione amministrativa della Scuola è affidata alla Segreteria amministrativa contabile dell’Istituto Nazionale. Le risorse utilizzate dalla Scuola possono pervenire da enti privati e enti pubblici, locali, nazionali e internazionali.

Art. 7
La Scuola dispone delle attrezzature, degli spazi e dei beni messi a disposizione per il suo funzionamento dall’Istituto nazionale o dagli enti associati o convenzionati, delle risorse archivistiche, bibliografiche, informatiche dell’Istituto nazionale e degli enti che abbiano aderito alla Scuola.

Art. 8
Sono organi della Scuola il Comitato Direttivo ed il Direttore della Scuola.
Il Comitato Direttivo è composto dal Direttore, da tre rappresentanti del Comitato Scientifico dell’Istituto dallo stesso indicati, da un componente indicato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore della Scuola è il direttore del Comitato Scientifico dell’Istituto nazionale.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per tre anni e possono essere designati per più di un triennio.

Art. 9
Il Comitato Direttivo è convocato dal Direttore e si riunisce almeno due volte all’anno, con lettera di convocazione che contenga anche l’ordine del giorno. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Il Comitato Direttivo nomina un Segretario, anche esterno al Comitato stesso, che redige i verbali e aiuta il Direttore a seguire l’attività del Comitato.

Art. 10
Il Comitato Direttivo:
a) discute ed approva i programmi di ricerca della Scuola
b) promuove le iniziative di scambio scientifico e l’organizzazione dei corsi e dei seminari
c) nomina le commissioni giudicanti delle prove di concorso
d) delibera l’assegnazione delle borse, dei contributi di ricerca e l’assegnazione dei tutors ai giovani ricercatori
e) approva la pubblicazione di lavori scientifici nella rivista e nelle collane dell’Istituto e può promuoverne il finanziamento
f) partecipa con gli altri organi dell’Istituto alla stipula di convenzioni con altri enti culturali.

Art. 11
Il Direttore:
a) coordina e sovrintende all’attività della Scuola
b) cura la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Direttivo
c) predispone il piano delle spese e la relazione annuale
d) mantiene le relazioni con gli enti culturali, pubblici e privati che interagiscono con la Scuola
Il Direttore ha diritto ad una indennità di funzione la cui entità viene determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nazionale.

Art. 12
Il Comitato direttivo predispone il Regolamento di funzionamento della Scuola che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale.

Art. 13
La Scuola può essere sciolta per deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nazionale, sentiti il Direttore e il Comitato Direttivo.

Art. 14
Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore e del Comitato Direttivo.

Art. 15
In prima attuazione dello Statuto, il Direttore assume le funzioni del Comitato Direttivo fino alla costituzione dello stesso.

Il portale dell'Istituto Nazionale è realizzato grazie al contributo di
Il contenuto di questo portale è protetto da copyright dal protocollo Creative Commons Attribution 3.0 Italy License